1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 4;
b) l'articolo 5;
c) la lettera h) del comma 8 dell'articolo 10;
d) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 12;
e) il comma 12 dell'articolo 14;
f) il comma 6 dell'articolo 18;
g) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 21;
h) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 31.
2. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera p), le parole: «, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono soppresse;
b) alla lettera r), le parole: «uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e» sono soppresse;
c) alla lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.
4. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «Gli appostamenti fissi», sono soppresse.
5. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse.