Art. 5.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni:

          a) i commi 3 e 4 dell'articolo 4;

          b) l'articolo 5;

          c) la lettera h) del comma 8 dell'articolo 10;

          d) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 12;

          e) il comma 12 dell'articolo 14;

          f) il comma 6 dell'articolo 18;

          g) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 21;

          h) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 31.

      2. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,» sono soppresse.
      3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera p), le parole: «, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono soppresse;

          b) alla lettera r), le parole: «uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e» sono soppresse;

          c) alla lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.

      4. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «Gli appostamenti fissi», sono soppresse.

 

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      5. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse.